Nuovi rischi di reato da COVID-19 e aggiornamento del modello 231/2001 per le aziende

All’interno delle responsabilità previste in capo alle società ai sensi del D.Lgs 231/2001 e alla luce dell’attuale emergenza COVID-19 sono oggi di particolare attualità la necessità e il dovere di proteggere i lavoratori nella loro integrità psicofisica  e dai rischi biologici a cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative.

Infatti, accanto alla previsione generale dell’art. 2087 cod. civ. vi sono anche le disposizioni del D. Lgs 81/2008 (“T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) la cui violazione, in determinate condizioni, potrebbe esporre le società alle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001 in caso di possibile responsabilità da reato.

Pertanto, qualora le misure di prevenzione attuate non dovessero risultare idonee ad evitare la diffusione del Coronavirus tra i dipendenti, la malattia o, nei casi più gravi, il decesso del lavoratore contagiato, potrebbe integrare i reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 cod. pen.) per la violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, qualora venisse ritenuto sussistente un nesso causale tra la violazione di tali norme e l’evento morte / malattia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto penalmente responsabile.

A fronte di questi rischi è necessario che le imprese aggiornino i loro protocolli tenendo in debita considerazione le recenti misure introdotte dal D.P.C.M. del 11.03.2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”) e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dai sindacati lo scorso 14 marzo. Entrambi i provvedimenti, infatti, forniscono alle imprese le linee guida da seguire per permettere la prosecuzione delle attività produttive garantendo condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro e nelle modalità lavorative.

Sarà pertanto necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, informare i propri dipendenti e chiunque entri in azienda in merito alle misure anti-contagio adottate, affiggere comunicazioni che informino in merito alle predette misure adottate e da adottare per chiunque venisse a contatto con i locali o il personale dell’azienda e creare informative interne dirette a dipendenti e collaboratori in merito a tutte le misure adottate, regolamentare le modalità di accesso in azienda di dipendenti, se possibile procedendo al controllo della temperatura corporea (nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy) prima di ogni ingresso, individuando procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e da rendere note sempre mediante idonee comunicazioni e affissioni, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni e di svago, dotare i dipendenti di dispositivi di protezione individuale quali  mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi alle prescrizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, nonché idonei liquidi detergenti per le mani, contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, incentivare l’utilizzo di alternative digitali.